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Statuto e Regolamento

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA
Approvato dal Consiglio Direttivo il 18.06.2007 

Titolo I - Denominazione, Sede, Durata

Art. 1 - E’ costituita l’Associazione denominata "Club Alpino Italiano Sezione di Bassano del Grappa (abbreviato in CAI di Bassano del Grappa)" con sede in via Schiavonetti 26/L, che continua l’attività della Sezione di Bassano del Grappa del Club Alpino Italiano, nata il 26 aprile 1919 dalla delibera dei Soci del Club Alpino Bassanese fondato il 12 novembre 1892. Essa ha durata illimitata. L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.


Art. 2 - L’Associazione è una struttura periferica del Club Alpino Italiano (CAI) di cui fa parte a tutti gli effetti, è soggetto di diritto privato, ed uniforma il proprio Regolamento allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI. I membri dell’Associazione sono di diritto Soci del CAI.

Art. 3 - Lo stendardo dell’Associazione è azzurro, reca in centro lo stemma del CAI, in alto a sinistra il vecchio stemma del Club Alpino Bassanese, in basso la scritta su tre righe: Club Alpino Italiano - Sezione - Bassano del Grappa.
Lo stendardo dell’Associazione potrà intervenire a cerimonie e manifestazioni solo in seguito ad una delibera del Consiglio Direttivo (C.D.) o del Presidente.

Titolo II - Scopi

Art. 4 - L’associazione ha per scopi:
Promuovere la pratica dell’alpinismo in tutte le sue forme, con particolare riguardo alla sicurezza dell’alpinista e alla prevenzione degli incidenti.
Promuovere la conoscenza e lo studio delle montagne, in special modo delle Prealpi vicine a Bassano.
Promuovere attività didattiche rivolte particolarmente ai giovani.
Mantenere in efficienza la segnaletica dei sentieri del Grappa di propria competenza.
Tutelare gli interessi generali dell’alpinismo e collaborare con tutti gli Enti, pubblici e privati, che si occupano nell’ambito locale dei problemi connessi con l’alpinismo e la montagna.
Assumere iniziative per la difesa dell’ambiente montano.
Assumere ogni altra iniziativa al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 5 - L’associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale.

Titolo III - Soci

Art. 6 - I Soci dell’Associazione sono: benemeriti, ordinari, famigliari, giovani, secondo quanto stabilito dall’Art. II.1 dello Statuto e dagli Art.li II.II.2 e II.II.3.

Art. 7 - Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al C.D., su apposito modulo fornito dall’Associazione, controfirmata da un Socio presentatore iscritto all’Associazione da almeno due anni; per i minori la domanda deve essere firmata anche da chi ne esercita la potestà. L’ammissione dei Soci spetta, ad insindacabile giudizio, al C.D. dell’Associazione. Il Socio con l’ammissione s’impegna ad osservare lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI e il Regolamento dell’Associazione, nonché le delibere dei relativi organi.

Art. 8 - I nuovi Soci sono tenuti a versare all’Associazione il costo d’iscrizione (comprensivo del costo della tessera) nella misura che verrà stabilita dal C.D. La quota annuale, valevole per l’anno in corso, viene stabilita e approvata dall’Assemblea (ordinaria o straordinaria) dei Soci dell’Associazione, tenutasi l’anno precedente.

Art. 9 - I diritti ed i doveri dei Soci sono quelli stabiliti nell’Art.II.4 dello Statuto e nell’Art. II.4.1 del Regolamento Generale del CAI. I soci che abbiamo una ininterrotta anzianità al CAI di 50 anni vengono esonerati dal pagamento della quota annuale, pur mantenendo tutti i diritti inerenti alla loro qualità; le quote spettanti alla Sede Centrale del CAI saranno, in questo caso, a carico dell’Associazione. Ai soci dopo 25 e 50 anni d’ininterrotta anzianità di iscrizione all’Associazione, verranno consegnati speciali distintivi. I Soci che abbiano acquisito speciali meriti nell’alpinismo o nell’attività sezionale vengono insigniti dello speciale distintivo sezionale "CAB d’oro".
Ai Soci "Giovani" viene praticato lo sconto del 30% sulle quote di partecipazione alle gite collettive e ai corsi organizzati dall’Associazione. 

Art. 10 - La Qualità di Socio si perde per morte (per estinzione se trattasi di Ente), per dimissioni, per morosità, per radiazione. Il socio può dimettersi dal CAI in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al C.D. della Associazione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art 11 - Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l’accertamento della morosità è di competenza del C.D. della Associazione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Associazione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Art. 12 - Coloro che hanno perduto per morosità da più di due anni o per dimissioni la qualità di Socio, debbono in caso di riammissione, assoggettarsi alle formalità stabilite per l’ammissione dei nuovi Soci. Il Socio riammesso perde la pregressa anzianità associativa.

Art. 13 - Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da un’altra sezione deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art. 14 - Il C.D. può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito dell’Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell’ammonizione o sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di 1 anno; nei casi più gravi (indegnità, atti riconosciuti lesivi al prestigio o all’interesse dell’Associazione e del CAI, ovvero gravi inosservanze dei relativi statuti e regolamenti) il C.D. può deliberarne la radiazione. Contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso a norma degli art 18 e 19 del Regolamento Generale del CAI.

Titolo IV - Organi dell’Associazione

Art. 15 - Sono organi dell’Associazione: A) L’Assemblea dei Soci. B) Il Consiglio Direttivo. C) Il Presidente. D) Il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 16 - Tutte la cariche sociali sono a titolo gratuito e non possono essere conferite che a Soci maggiorenni con diritto di voto, dopo almeno due anni dalla loro iscrizione all’Associazione. Per le obbligazioni assunte rispondono a norma di legge le persone e gli organi che hanno deliberato o agito come previsto dall’Art. 28 c.2 dello Statuto.

A) L’Assemblea dei Soci

Art. 17 - L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione; essa rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti e i dissenzienti.
L’Assemblea dei soci:
elegge il Consiglio Direttivo votando distintamente il Presidente, i Vicepresidenti, l’Amministratore, il Segretario e i Consiglieri; i Revisori dei conti e i Delegati.
Delibera sulla relazione del Presidente e sui bilanci preventivo e consuntivo.
Delibera sull’alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili.
Delibera sulle modifiche del presente Regolamento.
Delibera su ricorso contro lo scioglimento di una Sottosezione deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Determina la quota associativa annuale, in misura in ogni caso non inferiore a quanto stabilito dall’Assemblea dei Delegati del CAI e dall’Art.14 del Regolamento Generale del CAI.
Delibera sullo scioglimento dell’Associazione, stabilendo le modalità e nominando uno o più liquidatori.
Delibera su ogni altra questione che venga inserita nell’ordine del giorno dal C.D. o su richiesta firmata da almeno 20 soci, con diritto al voto, da presentarsi al C.D. entro il 31 gennaio per la successiva Assemblea.

Art. 18 - L’Assemblea in forma Ordinaria viene convocata dal Presidente ogni anno nel mese di marzo; in forma Straordinaria tutte le volte che il Presidente o la maggioranza del C.D. o il Collegio dei Revisori dei Conti lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto. La convocazione avviene mediante avviso contenente il giorno, l’ora e il luogo della riunione e l’ordine del giorno, esposto nella sede sociale e nella vetrinetta esterna per gli otto giorni antecedenti l’Assemblea. L’avviso di convocazione sarà, per quanto possibile, inviato a tutti i Soci ordinari ritenendo in questo caso informati anche i Soci famigliari, e divulgato a mezzo della stampa locale. Otto giorni prima dell’Assemblea ordinaria i bilanci e la relazione dei Revisori dei Conti sono depositati in Segreteria per la consultazione dei Soci.

Art. 19 - Per la validità dell’Assemblea è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che potrà tenersi ad un’ora di distanza dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti. 
Possono partecipare all’Assemblea tutti i Soci in regola col pagamento delle quote sociali, purchè maggiorenni, ed hanno diritto di voto e diritto di esercitarvi l’elettorato attivo e passivo. I Soci della Sottosezione partecipano all’Assemblea esclusivamente per votare i Delegati.

Art. 20 - L’Assemblea nomina il proprio Presidente che sceglie il Segretario e tre Scrutatori, questi ultimi fra i Soci non ricoprenti cariche sociali o candidati.

Art. 21 - Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese per alzata di mano con prova e controprova o per scheda segreta; quest’ultima forma è obbligatoria per le elezioni alle cariche sociali ed ogni volta sia chiesta da un membro del C.D. o da almeno dieci Soci. 
Sono escluse le votazioni per delega e per corrispondenza.
I componenti del C.D. non possono votare nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci, né in genere su questioni attinenti alla loro responsabilità. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
Tuttavia:
le deliberazioni concernenti l’alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili, ovvero modifiche del Regolamento Sezionale devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei votanti; quest’ultime modifiche saranno efficaci dopo l’approvazione del Consiglio Centrale del CAI, a norma degli Art. 12 e 27 dello Statuto del CAI.
La deliberazione di scioglimento dell’Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.

Art. 22 - Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito. La gratuità della cariche esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.
Per la designazione e per l’elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l’elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale.
Il Collegio dei Revisori dei Conti si costituirà, dall’1 al 31 gennaio di ogni anno, in Comitato Elettorale con l’incarico di raccogliere le liste dei candidati, sottoscritte da almeno 20 soci aventi diritto al voto, da includere nella scheda di votazione. I Soci proponenti non possono essere candidati. I componenti del C.D. sono rieleggibili ed entrano quindi di diritto alla scadenza del loro mandato, salvo rinuncia, nella lista dei candidati. 

Art. 23 - La votazione avverrà per cariche separate. Si intendono eletti i candidati presentati nella scheda di votazione che riporteranno, per ogni incarico, il maggior numero di voti. L’elezione a Delegato è compatibile con quella delle altre cariche sociali.
I candidati non possono essere soci proponenti nella propria lista. I componenti del C.D. sono rieleggibili ed entrano quindi di diritto alla scadenza del loro mandato, salvo rinuncia, nella lista dei candidati.

B) Il Consiglio Direttivo

Art. 24 - Il C.D. è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti, uno per le attività alpinistiche e l’altro per le attività culturali, dall’Amministratore, dal Segretario e da dieci Consiglieri. I componenti del C.D. durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza interruzione, in deroga a quanto disposto dall’Art. VIII.1 comma 2. Il presidente può essere rieletto una sola volta. Gli incarichi sono rinnovati per un terzo ogni anno come segue:
Il Vicepresidente alle attività culturali e quattro consiglieri;
Il vicepresidente alle attività alpinistiche, l’Amministratore e tre consiglieri;
Il presidente, il Segretario e tre consiglieri.

Art.25 - Al C.D. spettano tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente Regolamento (vedi competenza dell’Assemblea dei Soci) o nello Statuto o Regolamento Generale del CAI. In particolare, ferma restando la predetta generale competenza, il Consiglio Direttivo:
Redige annualmente il bilancio preventivo
Delibera annualmente sul bilancio consuntivo presentato dall’Amministratore.
Discute la Relazione annuale del Presidente prima dell’Assemblea.
Stabilisce il programma annuale di attività dell’Associazione.
Delibera i provvedimenti necessari nei confronti dei Soci.
Autorizza il Presidente a firmare gli atti negoziali riguardanti l’Associazione, determinandone comunque i poteri.
Propone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali, fissandone le direttive di massima, i limiti di tempo e di spesa, i termini entro i quali ciascun incaricato o commissione dovrà presentare il resoconto dell’attività svolta.
Delibera i regolamenti interni.
Delibera la costituzione dei Gruppi, approvandone i regolamenti, le nomine e gli incarichi e l’eventuale scioglimento.
Delibera la costituzione delle Sottosezioni ratificandone i Regolamenti.
Delibera lo scioglimento delle Sottosezioni.
Prende tutte le decisioni necessarie per attuare le deliberazioni assembleari.
Delibera sulle domande di associazione dei nuovi Soci.
Delibera la convocazione delle Assemblee dei Soci.
Alle riunioni del C.D. possono essere invitati Soci e non Soci, con parere consultivo, aventi specifica competenza sugli argomenti da discutere.

Art. 26 - Il C.D. si riunisce su iniziativa del Presidente o che ne fa le veci, o di almeno tre Consiglieri, o del Collegio dei Revisori dei Conti. L’avviso di convocazione, con l’ordine del giorno, deve essere comunicato non meno di tre giorni prima della riunione, salvo casi di motivata urgenza. Le riunioni presiedute dal Presidente, o da che ne fa le veci, sono valide con la presenza di almeno 8 componenti dell’intero C.D.; di regola il C.D. deve essere convocato almeno ogni 2 mesi.

Art. 27 - Le decisioni del C.D. sono prese a maggioranza dei voto dei presenti. IL voto è segreto quando riguarda le persone o quando un membro del Consiglio lo richieda. A parità di voto la proposta è respinta. Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della Associazione.

Art. 28 - Il C.D. ha facoltà di dichiarare decaduti dalla carica quei membri che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive. I membri del C.D. deceduti, o decaduti a norma del comma precedente, o dimissionari vengono sostituiti alla prima Assemblea dei Soci; i nuovi eletti assumono l’anzianità di carica dei predecessori. Il socio che rivestire cariche o mansioni di direzione o di organizzazione in altre società alpinistiche, non può far parte del C.D.; il Socio che venga a trovarsi in tali condizioni nel corso del suo mandato, decade dalla carica a meno che non rinunci alle cariche o mansioni ricoperte nell’altra società dandone avviso scritto al C.D.
Qualora il C.D. venga a ridursi a meno della metà dei suoi componenti, il Presidente convocherà l’Assemblea dei Soci entro 90 giorni per le elezioni delle cariche vacanti.

C) Il Presidente, i Vicepresidenti, l’Amministratore, Il Segretario, Il Comitato di Presidenza, i Consiglieri.

Art. 29 - Il Presidente
Il presidente convoca l’Assemblea Ordinaria dei Soci con delibera del C.D.; convoca a presiede le riunioni del C.D.; ha rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi, nonché la firma sociale; è suo compito particolare la cura dei rapporti con tutti gli Enti pubblici e privati e con le altre Associazioni che si occupano in campo locale dei problemi connessi con l’alpinismo e la montagna, in caso di impedimento, il Vicepresidente più anziano di iscrizione all’Associazione assume la Reggenza o, in mancanza di questi, l’altro Vicepresidente.
Il candidato alla carica di Presidente della Associazione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla Associazione non inferiore a due anni Sociali completi.

Art. 30 - I Vicepresidenti.
I Vicepresidenti:
uno con compiti alpinistici e tecnici (Scuola di Alpinismo "F. Gessi, gite ed escursioni collettive e relativi quadri tecnici, manutenzione dei sentieri del Grappa di propria competenza)
l’altro con compiti ecologici e culturali (studio e conoscenza delle montagne vicino a Bassano, protezione della natura alpina, Alpinismo Giovanile e rapporti con la scuola, manifestazioni culturali, biblioteca ecc.)
coordinano l’attività dell’Associazione con la collaborazione dei Consiglieri.

Art. 31 - L’Amministratore.
L’Amministratore sovrintende i servizi amministrativi dell’Associazione, controlla le eventuali variazioni del bilancio preventivo e ne riferisce al C.D., redige il bilancio consuntivo, cura gli spetti fiscali, legali, assicurativi, dell’attività dell’Associazione e i rapporti con gli Istituti di Credito.

Art. 32 - Il Segretario.
Il Segretario, sotto la direzione del Presidente, oltre alle normali mansioni di segreteria e la compilazione dei verbali delle riunioni del C.D. che devono essere approvate nella riunione successiva, ha il compito di sovrintendere al tesseramento e di presentare al C.D. per la delibera le domande di Associazione dei nuovi Soci, di curare l’archivio dell’Associazione e di controllare la normale manutenzione della Sede sociale.

Art. 33 - Comitato di Presidenza.
Il Comitato di Presidenza è composta dal Presidente, dai due Vicepresidenti, dall’Amministratore e dal Segretario. È consultato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, per deliberare sui problemi urgenti. Le deliberazioni prese dal Comitato di Presidenza devono essere sottoposte per la ratifica al C.D. nella riunione immediatamente successiva.

Art. 34 - Consiglieri
Dei dieci Consiglieri previsti sono eletti per incarico precisato nella scheda di votazione quelli relativi ai Gruppi. Ognuno di questi consiglieri entra di diritto nella Direzione del Gruppo pr cui è stato eletto con il compito di collegamento e informazione tra il C.D. ed i seguenti Gruppi:
Scuola di Alpinismo "Franco Gessi"
Escursionismo e Ascensioni Collettive
Alpinismo Giovanile
Gruppo Naturalistico "Antonio Dal Sasso"
Segnaletica e Manutenzione Sentieri
Gruppo 25 "Antonio Bizzotto"
Gruppo Speleologico "Geo-Cai"
Per esigenze organizzative dell’Associazione, i Gruppi nominati nel comma precedente possono essere sostituiti o anche aumentati senza che questo debba intendersi come modifica del presente Regolamento Sezionale. 
Gli incarichi degli altri consiglieri verranno definiti dal C.D.

D) Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 35 - Il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti, è l’organo di controllo della contabilità sociale; si compone di tre membri effettivi e uno supplente; elegge nel suo seno il Presidente; dura in carica 3 anni. Ha il dovere di controllare almeno 3 volte all’anno i documenti, le registrazioni contabili e la cassa e relaziona l’Assemblea dei Soci in rapporto al mandato ricevuto. I revisori dei Conti assistono alle riunioni del C.D. e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche il diritto di chiedere al C.D. notizie sull’andamento amministrativo e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Titolo V - I Delegati

Art. 36 - I Delegati, eletti nel numero previsto dal Regolamento Generale del CAI, rappresentano, col Presidente, l’Associazione alle Assemblee dei Delegati del CAI, ai Convegni del Gruppo Regionale Veneto e alle Assemblee regionali. Concordano con il C.D. le direttive generali sugli argomenti all’Ordine del Giorno delle predette Assemblee. Qualora non fossero membri del C.D. hanno diritto di assistere alle riunioni del C.D. con parere consultivo. La durata in carica è in corrispondenza del mandato del Presidente; nel caso di diminuzione del numero dei Soci si ritiene sospeso dalla funzione l’ultimo eletto.

Titolo VI - I Gruppi

Art. 37 - L’Associazione, con delibera del C.D., può autorizzare la costituzione di Gruppi di Soci che intendano sviluppare in particolare una delle attività statutarie dell’Associazione o comunque attività compatibili con i fini dell’Associazione.
I Gruppi devono darsi un proprio Regolamento interno, che dovrà essere ratificato dal C.D. dell’Associazione.
Gli organi direttivi dei Gruppi dovranno presentare all’approvazione del C.D. dell’Associazione i loro programmi e i loro rendiconti.
I Gruppi non hanno distinta soggettività, ma possono solo avere una autonomia contabile nei limiti fissati dal C.D. dell’Associazione.
I Gruppi e la loro Direzione non possono rappresentare l’Associazione salvo preciso mandato del C.D. da deliberare di volta in volta. Nessun Gruppo può utilizzare inserti pubblicitari nelle proprie pubblicazioni né ricevere contributi o finanziamenti esterni se non dopo l’approvazione del C.D. dell’Associazione.
I Gruppi possono essere sciolti in qualsiasi momento dal C.D. dell’Associazione a suo insindacabile giudizio.

Art. 38 - La Scuola di Alpinismo "Franco Gessi" è costituita in Gruppo, pur conservando la medesima denominazione.

Titolo VII - Le Sottosezioni

Art. 39 - L’Associazione può costituire nella propria zona di attività una o più Sottosezioni su domanda sottoscritta da almeno 50 soci maggiorenni (Art. 15 Statuto, punto 1).
La costituzione delle Sottosezioni viene deliberata dal C.D. dell’Associazione dopo aver valutato la possibilità di incremento dell’attività in una determinata zona. La costituzione delle Sottosezioni dovrà essere approvata dal Comitato di coordinamento delle Sezioni del Gruppo Regionale Veneto (art 15 Statuti, punto 2). Le Sottosezioni, una volta costituite, sono dotate di soggettività distinta da quella dell’Associazione e conseguentemente di autonomia patrimoniale e responsabilità delle obbligazioni assunte per le quali in nessun caso ne risponde l’Associazione. La Sottosezione non potrà in ogni caso intrattenere rapporti diretti con la struttura centrale.
Le sottosezioni fanno parte integrante della Sezione, anche agli effetti del computo dei delegati all’Assemblea dei Delegati (art 15 Statuto, punto 3).
Alle sottosezioni possono appartenere solo soci del Club Alpino Italiano.

Art. 40 - La Sottosezione avrà un proprio Regolamento, che dovrà essere approvato dall’Assemblea dei Soci della Sottosezione e ratificato dal C.D. dell’Associazione, al pari di ogni altro Regolamento particolare che la Sottosezione ritenesse di emanare. 
Nel Regolamento dovrà essere precisata la distinta soggettività della Sottosezione da quella della Associazione con la conseguente autonomia patrimoniale e l’obbligo di rispondere nei confronti sia dell’Associazione, sia dei Soci, sia dei terzi con il proprio patrimonio ed anche personalmente e solidamente dalle persone che hanno agito in nome e per conto della Sottosezione.
Il predetto regolamento dovrà essere redatto con l’osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale e del presente Regolamento Sezionale.

Art. 41 - L’Assemblea dei Soci della Sottosezione deve essere convocata almeno una volta all’anno entro il 31 gennaio con preavviso al C.D. dell’Associazione che nominerà un proprio rappresentante. L’Assemblea elegge il C.D. (Reggente, Segretario, Consiglieri, Revisori dei Conti) a maggioranza di voti, con votazione a scheda segreta; i nomi degli eletti devono essere comunicati al C.D. dell’Associazione entro 20 giorni.

Art. 42 - Il C.D. della Sottosezione presieduto dal Reggente dirige ed amministra in modo autonomo la Sottosezione ma deve inviare al C.D. dell’Associazione copia dei verbali delle Assemblee dei Soci e, al termine di ogni anno sociale, copia del rendiconto della gestione amministrativa e organizzativa.
Il Reggente della Sottosezione costituisce il naturale collegamento fra la Sottosezione e l’Associazione, ha diritto di voto deliberativo nelle Assemblee dell’Associazione, partecipa alle riunioni del C.D. dell’Associazione, quando gli argomenti da discutere siano di interesse della Sottosezione che rappresenta, con parere consultivo.
I Soci della Sottosezione hanno tutti i diritti dei Soci dell’Associazione.
Le agevolazioni previste per i Soci dell’Associazione e della Sottosezione sono reciproche; l’Associazione e la Sottosezione possono svolgere attività congiunte.

Art. 43 - I rapporti economici ed operativi tra l’Associazione e la Sottosezione vengono concordati annualmente fra le parti.
Le quote annuali della Sottosezione sono le stesse previste per i Soci dell’Associazione; una parte di tali quote in misura non inferiore al 10% deve essere versata alla Segreteria dell’Associazione assieme alla quota dovuta alla Sede Centrale nei termini previsti dalle direttive della Sede Centrale (art15 Statuti, punto 4).
Eventuali quote aggiuntive possono essere stabilite dalla Sottosezione per finalità particolari.

Art. 44 - Le Sottosezioni possono essere sciolte per delibera dell’Assemblea generale dei propri Soci o del C.D. dell’Associazione.
In quest’ultimo caso è ammesso ricorso all’Assemblea generale dell’Associazione da parte della maggioranza dei componenti il C.D. della Sottosezione entro 30 gg. dalla delibera di scioglimento; se l’Assemblea dell’Associazione conferma lo scioglimento è ammesso il ricorso, in II° istanza, entro 30 gg. da tale ultima delibera, al Gruppo Regionale Veneto del CAI che deciderà inappellabilmente entro 90 gg. (Art. 33 Regolamento generale).
Nel caso di scioglimento le attività patrimoniali sono prese in consegna ed amministrate per 2 anni dall’Associazione nell’eventualità che la Sottosezione venga ricostituita; trascorso tale termine la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio sociale. Si intende automaticamente sciolta la Sottosezione che per 2 anni consecutivi si riduca a meno di 25 soci maggiorenni.

Titolo VIII - Patrimonio, esercizi sociali, bilancio

Art. 45 - Il Patrimonio della Associazione è costituito da:
beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione.
qualsiasi altra somma che venga erogata da chicchessia a favore dell’Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.
eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 46 - Le entrate sociali ordinarie sono costituite da:
Tasse di iscrizione.
quote annuali, detratte la parte spettante al CAI

Art. 47 - Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio l’Amministratore redige il bilancio che, approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti e dal C.D.,viene presentato all’Assemblea ordinaria dei Soci.

Art. 48 - I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Associazione.
In caso di scioglimento dell’Associazione, ed esaurita la fase di liquidazione, che dovrà farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del CAI, l’intero suo Patrimonio verrà assunto in consegna ed amministrato per non più di tre anni dal Consiglio Direttivo Regionale Veneto e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR di competenza.

Titolo IX - Controversie

Art. 49 - Le controversie che dovessero insorgere fra i Soci, e fra i Soci ed Organi direttivi dei Gruppi o delle Sottosezioni o dell’Associazione, o fra Sottosezioni e l’Associazione, relative alla vita dell’Associazione stessa, non potranno venire deferite all’autorità giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione.
Organi competenti ad esperire il tentativo di conciliazione sono:
Il C.D. dell’Associazione integrato dai Revisori dei Conti, per le controversie fra Soci, e fra Soci ed Organi direttivi dei Gruppi o delle Sottosezioni.
Il Gruppo Regionale Veneto del CAI per le controversie fra Soci ed Organi dell’Associazione, o fra Sottosezione e l’Associazione.

Art. 50 - Avverso le deliberazioni degli Organi dell’Associazione che si ritengano in violazione del presente Regolamento o dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI è data la possibilità di ricorso a norma dell’Art. 17 del Regolamento Generale del CAI.

Titolo X - Disposizioni finali

Art. 51 - I singoli Soci o i Gruppi non possono prendere alcuna iniziativa o attuare manifestazioni, attività, azioni ecc. che si rappresentino ai terzi come esplicate in nome, per conto o nell’interesse dell’Associazione o del CAI, se non previa autorizzazione del C.D.
Non sono ammesse iniziative o attività di singoli in concorrenza con quelle ufficiali programmate dall’Associazione ed intenzionalmente rivolte a danno dell’Associazione.

Art. 52 - Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI.

Art. 53 - Le eventuali riforme al presente Regolamento dovranno essere approvate dall’Assemblea dei soci e ratificate dal Comitato Centrale indirizzo e controllo del CAI. 
L’adeguamento del presente Regolamento all’ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. Il C.D. dell’Associazione è autorizzato, con proprio delibera, ad introdurvi le modifiche obbligatorie che siano richieste dal Consiglio Centrale del CAI. La ratifica del Regolamento approvato dal Consiglio Centrale, con le modifiche obbligatorie, avverrà da parte dell’Assemblea dei soci nella prima seduta utile.

Tesseramento CAI BASSANO

segreteria per iscrizione e rinnovo

  • Presso la nostra Sede

  • dal 15 gennaio al 31 luglio il martedì e il venerdì ore 21,00 - 22,30;
    dal 1 settembre al 31 ottobre solo il martedì ore 21,00 - 22,30;
    dal 1 novembre iscrizione e rinnovo non si effettuano.
  • Durante le festività nazionali principali e il mese di agosto non è garantita l'apertura della sede e della segreteria.
  • Pagamento in sede: in contanti, bancomat, postamat o carta di credito
  • Dal 15 gennaio al 31 marzo il solo rinnovo puo' essere effettuato anche presso Libreria Palazzo Roberti in Via J. Da Ponte a Bassano del Grappa in orario negozio e solo con pagamento in contanti.

RINNOVO 2022 CON BONIFICO BANCARIO

  • Sospeso Rinnovo iscrizione tramite bonifico Bancario

  • Per tutti i rinnovi bisogna passare in segreteria negli orari di apertura: martedi e venerdi dalle 21.00 alle 22.30.
  • Se il servizio viene riattivato seguiranno aggiornamenti.


modulistica per iscrizione al cai

L'aspirante Socio al Club Alpino Italiano per iscriversi presso la Sezione di Bassano del Grappa deve compilare il modulo allegato e presentarlo in segreteria assieme ad una fototessera nei giorni di martedi e venerdi dalle 21.00 alle 22.30.


Modulo per maggiorenni (Socio ordinario, familiare o ordinario juniores):
MODULO ISCRIZIONE SOCIO versione 2023.pdf


Modulo per minorenni:
MODULO ISCRIZIONE SOCIO MINORENNE versione 2023.pdf

Socio Ordinario

Socio Ordinario

  • € 48,00   rinnovo annuale
  • € 53,00   nuovo socio

Socio Ordinario Junior

Socio Ordinario Juniores


  • € 23,00   rinnovo annuale
  • € 28,00   nuovo socio

è considerato Juniores chi nel corso dell'anno compie gli anni che sono compresi tra i 18 e i 24

Socio familiare

Socio familiare

  • € 23,00   rinnovo annuale
  • € 28,00   nuovo socio
  • Il socio familiare è collegato ad un socio ordinario che deve aver rinnovato l'iscrizione per l'anno in corso, essere legato da vincoli familiari anche di fatto e coabitare.

Socio giovane

Socio giovane

  • € 16,00   rinnovo annuale
  • € 21,00   nuovo socio
  • Se il nucleo familiare ha più figli minorenni la quota sociale del secondo figlio o successivi è di € 9,00
  • è considerato Giovane chi nel corso dell'anno compie gli anni che sono compresi tra 1 e 17


Quote supplementari

  • Quote supplementari

  • € 5,00  Iscrizione Nuovo Socio oltre alla quota annuale di Socio
  • € 4,50  Abbonamento alla rivista semestrale "Le Alpi Venete"
  • € 5,00  Assicurazione supplettiva facoltativa (raddoppio massimale in attività istituzionale)
  • € 12,50  Assicurazione Responsabilità Civile in attività individuale- validità 1.1 / 31.12 di ogni anno
  • € 122,00  Polizza infortunio Socio in attività personale - combinazione A - validità 1.1 / 31.12 di ogni anno
  • € 244,00  Polizza infortunio Socio in attività personale - combinazione B - validità 1.1 / 31.12 di ogni anno
Icon CAB 1892 - 2022
                 130° ANNIVERSARIO